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26/06/2017 Definiti i criteri di misurazione per la TARI S.M.Perego
23/12/2016 Definiti i nuovi principi contabili nazionali in vigore per il 2016 S.M.Perego
03/08/2016 Definitiva la riammissione alla dilazione dei ruoli con la conversione del DL enti locali S.M.Perego
26/01/2016 Definito il tasso di interesse per i versamenti rateali INAIL S.M.Perego
02/01/2015 Definizione news S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
14/12/2016 Definizione parziale dei ruoli – Dubbi applicativi S.M.Perego
07/08/2018 Deleghe Fatture e Corrispettivi – Intermediari non informati S.M.Perego
29/01/2010 Denuncia variazione terreni news S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego

Records 531 to 540 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina   Data : 28/06/2016
Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina
In data 27.6.2016, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la direttiva che disciplina il trattamento IVA dei c.d. "voucher" (buoni che contengono l'obbligo di essere accettati come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi), al fine di semplificare e armonizzare le norme nazionali in materia ed evitare fenomeni di doppia o mancata imposizione.
Essa modifica la direttiva 2006/112/CE, introducendo le definizioni di "buono", "buono monouso" e "buono multiuso". In particolare, un buono si definisce "monouso" (single-purpose voucher) se è noto il luogo dell'operazione cui esso dà diritto, nonché l'imposta dovuta, per cui il trasferimento di detto titolo da un soggetto a un altro è soggetto ad IVA, in quanto equiparato all'effettuazione della cessione o prestazione sottesa.
Si definisce, invece, "multiuso" (multi-purpose voucher) qualsiasi buono che non è possibile qualificare come monouso, e in relazione al quale non è nota la natura dell'operazione. Pertanto, il relativo trasferimento non è soggetto ad IVA, rilevando, ai fini dell'imposta, soltanto il momento in cui l'operazione è materialmente effettuata.
La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31.12.2018 e le relative disposizioni si applicheranno a partire dall'1.1.2019.
Fonte: Corte di giustizia 29.7.2010 n. C-40/09 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Dal 2019 nuove regole IVA per i buoni acquisto" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego