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26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego
08/09/2016 Anche i posti barca pagano IMU e TASI S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
08/09/2016 Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso”   Data : 28/06/2016
Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso”
La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.6.2016 n. 13235, facendo applicazione del principio sancito dall'art. 3 del DLgs. 472/97, ha chiarito che, sebbene la nuova disciplina dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione prima casa (introdotta, in materia di imposta di registro, dall'art. 10 co. 5 del DLgs. 23/2011 e, in materia di IVA, dall'art. 33 della L. 175/2014) sia entrata in vigore (per l'IVA) in data 13.12.2014, essa può esplicare effetti anche in relazione a fattispecie poste in essere precedentemente.
Si ricorda, infatti, che in base alle nuove norme, oggi l'agevolazione prima casa è applicabile a tutti gli immobili abitativi che non siano di categoria catastale A1, A8 o A9, a prescindere dalla loro qualificabilità come "non di lusso" ai sensi del DM 2.8.69.
Nel caso di specie, un immobile di categoria catastale diversa da A1, A8 o A9, veniva ceduto applicando l'IVA del 4%, in virtù dell'agevolazione prima casa. L'ufficio, tuttavia, lamentava che esso avesse superficie utile superiore a 240 mq e, pertanto, a norma dell'art. 6 del DM 2.8.69, dovesse essere qualificato di lusso e non potesse, quindi, accedere all'agevolazione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, in applicazione del disposto dell'art. 3 del DLgs. 472/97, applica al caso di specie la disciplina più favorevole sopravvenuta. Infatti, la disciplina sopravvenuta consente di applicare l'agevolazione prima casa sull'acquisto della medesima abitazione e, quindi, esclude l'applicabilità di sanzioni nel caso di specie.
Fonte: Cass. 27.6.2016 n. 13235 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Niente sanzioni per la decadenza prima casa sugli immobili di lusso" - Cissello - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego