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01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
01/06/2016 I campi da golf devono essere accatastati nella cat. D/6 S.M.Perego
03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego
01/07/2016 Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego
20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego

Records 1691 to 1700 of 2397
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Titolo: Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso”   Data : 28/06/2016
Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso”
La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.6.2016 n. 13235, facendo applicazione del principio sancito dall'art. 3 del DLgs. 472/97, ha chiarito che, sebbene la nuova disciplina dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione prima casa (introdotta, in materia di imposta di registro, dall'art. 10 co. 5 del DLgs. 23/2011 e, in materia di IVA, dall'art. 33 della L. 175/2014) sia entrata in vigore (per l'IVA) in data 13.12.2014, essa può esplicare effetti anche in relazione a fattispecie poste in essere precedentemente.
Si ricorda, infatti, che in base alle nuove norme, oggi l'agevolazione prima casa è applicabile a tutti gli immobili abitativi che non siano di categoria catastale A1, A8 o A9, a prescindere dalla loro qualificabilità come "non di lusso" ai sensi del DM 2.8.69.
Nel caso di specie, un immobile di categoria catastale diversa da A1, A8 o A9, veniva ceduto applicando l'IVA del 4%, in virtù dell'agevolazione prima casa. L'ufficio, tuttavia, lamentava che esso avesse superficie utile superiore a 240 mq e, pertanto, a norma dell'art. 6 del DM 2.8.69, dovesse essere qualificato di lusso e non potesse, quindi, accedere all'agevolazione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, in applicazione del disposto dell'art. 3 del DLgs. 472/97, applica al caso di specie la disciplina più favorevole sopravvenuta. Infatti, la disciplina sopravvenuta consente di applicare l'agevolazione prima casa sull'acquisto della medesima abitazione e, quindi, esclude l'applicabilità di sanzioni nel caso di specie.
Fonte: Cass. 27.6.2016 n. 13235 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Niente sanzioni per la decadenza prima casa sugli immobili di lusso" - Cissello - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego