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25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche S.M.Perego
21/01/2019 Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica S.M.Perego
09/01/2019 Autoliquidazione INAIL 2018/2019 - Rinvio dei termini S.M.Perego
10/01/2019 Medici, emissione fattura elettronica con divieti parziali S.M.Perego
10/01/2019 Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS S.M.Perego
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Titolo: Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso”   Data : 28/06/2016
Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso”
La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.6.2016 n. 13235, facendo applicazione del principio sancito dall'art. 3 del DLgs. 472/97, ha chiarito che, sebbene la nuova disciplina dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione prima casa (introdotta, in materia di imposta di registro, dall'art. 10 co. 5 del DLgs. 23/2011 e, in materia di IVA, dall'art. 33 della L. 175/2014) sia entrata in vigore (per l'IVA) in data 13.12.2014, essa può esplicare effetti anche in relazione a fattispecie poste in essere precedentemente.
Si ricorda, infatti, che in base alle nuove norme, oggi l'agevolazione prima casa è applicabile a tutti gli immobili abitativi che non siano di categoria catastale A1, A8 o A9, a prescindere dalla loro qualificabilità come "non di lusso" ai sensi del DM 2.8.69.
Nel caso di specie, un immobile di categoria catastale diversa da A1, A8 o A9, veniva ceduto applicando l'IVA del 4%, in virtù dell'agevolazione prima casa. L'ufficio, tuttavia, lamentava che esso avesse superficie utile superiore a 240 mq e, pertanto, a norma dell'art. 6 del DM 2.8.69, dovesse essere qualificato di lusso e non potesse, quindi, accedere all'agevolazione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, in applicazione del disposto dell'art. 3 del DLgs. 472/97, applica al caso di specie la disciplina più favorevole sopravvenuta. Infatti, la disciplina sopravvenuta consente di applicare l'agevolazione prima casa sull'acquisto della medesima abitazione e, quindi, esclude l'applicabilità di sanzioni nel caso di specie.
Fonte: Cass. 27.6.2016 n. 13235 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Niente sanzioni per la decadenza prima casa sugli immobili di lusso" - Cissello - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego