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05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
12/10/2015 Tra le novità del D.Lgs. 139/2015 vi sono i costi di ricerca e pubblicità S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego

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Titolo: Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso”   Data : 28/06/2016
Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso”
La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.6.2016 n. 13235, facendo applicazione del principio sancito dall'art. 3 del DLgs. 472/97, ha chiarito che, sebbene la nuova disciplina dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione prima casa (introdotta, in materia di imposta di registro, dall'art. 10 co. 5 del DLgs. 23/2011 e, in materia di IVA, dall'art. 33 della L. 175/2014) sia entrata in vigore (per l'IVA) in data 13.12.2014, essa può esplicare effetti anche in relazione a fattispecie poste in essere precedentemente.
Si ricorda, infatti, che in base alle nuove norme, oggi l'agevolazione prima casa è applicabile a tutti gli immobili abitativi che non siano di categoria catastale A1, A8 o A9, a prescindere dalla loro qualificabilità come "non di lusso" ai sensi del DM 2.8.69.
Nel caso di specie, un immobile di categoria catastale diversa da A1, A8 o A9, veniva ceduto applicando l'IVA del 4%, in virtù dell'agevolazione prima casa. L'ufficio, tuttavia, lamentava che esso avesse superficie utile superiore a 240 mq e, pertanto, a norma dell'art. 6 del DM 2.8.69, dovesse essere qualificato di lusso e non potesse, quindi, accedere all'agevolazione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, in applicazione del disposto dell'art. 3 del DLgs. 472/97, applica al caso di specie la disciplina più favorevole sopravvenuta. Infatti, la disciplina sopravvenuta consente di applicare l'agevolazione prima casa sull'acquisto della medesima abitazione e, quindi, esclude l'applicabilità di sanzioni nel caso di specie.
Fonte: Cass. 27.6.2016 n. 13235 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Niente sanzioni per la decadenza prima casa sugli immobili di lusso" - Cissello - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego