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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso”   Data : 28/06/2016
Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso”
La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.6.2016 n. 13235, facendo applicazione del principio sancito dall'art. 3 del DLgs. 472/97, ha chiarito che, sebbene la nuova disciplina dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione prima casa (introdotta, in materia di imposta di registro, dall'art. 10 co. 5 del DLgs. 23/2011 e, in materia di IVA, dall'art. 33 della L. 175/2014) sia entrata in vigore (per l'IVA) in data 13.12.2014, essa può esplicare effetti anche in relazione a fattispecie poste in essere precedentemente.
Si ricorda, infatti, che in base alle nuove norme, oggi l'agevolazione prima casa è applicabile a tutti gli immobili abitativi che non siano di categoria catastale A1, A8 o A9, a prescindere dalla loro qualificabilità come "non di lusso" ai sensi del DM 2.8.69.
Nel caso di specie, un immobile di categoria catastale diversa da A1, A8 o A9, veniva ceduto applicando l'IVA del 4%, in virtù dell'agevolazione prima casa. L'ufficio, tuttavia, lamentava che esso avesse superficie utile superiore a 240 mq e, pertanto, a norma dell'art. 6 del DM 2.8.69, dovesse essere qualificato di lusso e non potesse, quindi, accedere all'agevolazione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, in applicazione del disposto dell'art. 3 del DLgs. 472/97, applica al caso di specie la disciplina più favorevole sopravvenuta. Infatti, la disciplina sopravvenuta consente di applicare l'agevolazione prima casa sull'acquisto della medesima abitazione e, quindi, esclude l'applicabilità di sanzioni nel caso di specie.
Fonte: Cass. 27.6.2016 n. 13235 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Niente sanzioni per la decadenza prima casa sugli immobili di lusso" - Cissello - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego