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27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote   Data : 29/06/2016
Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote
Scade il prossimo 30.6.2016 il termine per la redazione della perizia e per il versamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata di essa) per i contribuenti che si avvalgono della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, la cui disciplina è stata riproposta dalla Legge di stabilità 2016 (cfr. art. 1 co. 887 della L. 28.12.2015 n. 208).
Il costo rivalutato è assumibile, ai fini della determinazione dei redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR (plusvalenze immobiliari e finanziarie), in luogo del costo o valore d'acquisto della partecipazione.
A differenza delle precedenti "proroghe" si segnala che è stata fissata un'aliquota unica pari all'8% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva.
Sul tema, si segnala che:
- il perfezionamento della rivalutazione è subordinato al versamento dell'imposta (o della prima delle tre rate annuali) entro il 30.6.2016;
- eventuali ritardi di tale primo versamento non possono essere sanati facendo ricorso al ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.
Infine, si evidenzia che non possono avvalersi della disciplina in esame gli eredi o donatari che hanno acquisito le partecipazioni per successione, intervenute successivamente alla data del 1° gennaio 2016 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2003 n. 27, §2.1).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2016 - "Tempo fino a domani per rivalutare le partecipazioni non quotate" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego