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10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego

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Titolo: Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote   Data : 29/06/2016
Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote
Scade il prossimo 30.6.2016 il termine per la redazione della perizia e per il versamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata di essa) per i contribuenti che si avvalgono della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, la cui disciplina è stata riproposta dalla Legge di stabilità 2016 (cfr. art. 1 co. 887 della L. 28.12.2015 n. 208).
Il costo rivalutato è assumibile, ai fini della determinazione dei redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR (plusvalenze immobiliari e finanziarie), in luogo del costo o valore d'acquisto della partecipazione.
A differenza delle precedenti "proroghe" si segnala che è stata fissata un'aliquota unica pari all'8% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva.
Sul tema, si segnala che:
- il perfezionamento della rivalutazione è subordinato al versamento dell'imposta (o della prima delle tre rate annuali) entro il 30.6.2016;
- eventuali ritardi di tale primo versamento non possono essere sanati facendo ricorso al ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.
Infine, si evidenzia che non possono avvalersi della disciplina in esame gli eredi o donatari che hanno acquisito le partecipazioni per successione, intervenute successivamente alla data del 1° gennaio 2016 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2003 n. 27, §2.1).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2016 - "Tempo fino a domani per rivalutare le partecipazioni non quotate" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego