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08/09/2016 Anche i posti barca pagano IMU e TASI S.M.Perego
30/09/2016 Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF S.M.Perego
23/03/2017 Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017 S.M.Perego
10/05/2017 Anche i soggiornanti di lungo periodo hanno diritto all'Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
01/07/2016 Anche il 770/2016 usufruisce della proroga al 22 agosto S.M.Perego
08/05/2017 Anche il controllo da remoto dell’impianto di riscaldamento entra nel quadro RP S.M.Perego
01/07/2016 Anche il familiare convivente può usufruire del bonus mobili S.M.Perego
11/05/2017 Anche il job Act sul lavoro autonomo è legge S.M.Perego

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Titolo: Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote   Data : 29/06/2016
Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote
Scade il prossimo 30.6.2016 il termine per la redazione della perizia e per il versamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata di essa) per i contribuenti che si avvalgono della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, la cui disciplina è stata riproposta dalla Legge di stabilità 2016 (cfr. art. 1 co. 887 della L. 28.12.2015 n. 208).
Il costo rivalutato è assumibile, ai fini della determinazione dei redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR (plusvalenze immobiliari e finanziarie), in luogo del costo o valore d'acquisto della partecipazione.
A differenza delle precedenti "proroghe" si segnala che è stata fissata un'aliquota unica pari all'8% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva.
Sul tema, si segnala che:
- il perfezionamento della rivalutazione è subordinato al versamento dell'imposta (o della prima delle tre rate annuali) entro il 30.6.2016;
- eventuali ritardi di tale primo versamento non possono essere sanati facendo ricorso al ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.
Infine, si evidenzia che non possono avvalersi della disciplina in esame gli eredi o donatari che hanno acquisito le partecipazioni per successione, intervenute successivamente alla data del 1° gennaio 2016 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2003 n. 27, §2.1).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2016 - "Tempo fino a domani per rivalutare le partecipazioni non quotate" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego