Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
22/12/2014 Prorogate le detrazioni IRPEF news S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
02/05/2019 Prorogati i Super-ammortamenti con tetto massimo a 2,5 milioni di euro S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego

Records 1941 to 1950 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote   Data : 29/06/2016
Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote
Scade il prossimo 30.6.2016 il termine per la redazione della perizia e per il versamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata di essa) per i contribuenti che si avvalgono della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, la cui disciplina è stata riproposta dalla Legge di stabilità 2016 (cfr. art. 1 co. 887 della L. 28.12.2015 n. 208).
Il costo rivalutato è assumibile, ai fini della determinazione dei redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR (plusvalenze immobiliari e finanziarie), in luogo del costo o valore d'acquisto della partecipazione.
A differenza delle precedenti "proroghe" si segnala che è stata fissata un'aliquota unica pari all'8% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva.
Sul tema, si segnala che:
- il perfezionamento della rivalutazione è subordinato al versamento dell'imposta (o della prima delle tre rate annuali) entro il 30.6.2016;
- eventuali ritardi di tale primo versamento non possono essere sanati facendo ricorso al ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.
Infine, si evidenzia che non possono avvalersi della disciplina in esame gli eredi o donatari che hanno acquisito le partecipazioni per successione, intervenute successivamente alla data del 1° gennaio 2016 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2003 n. 27, §2.1).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2016 - "Tempo fino a domani per rivalutare le partecipazioni non quotate" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego