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21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
22/12/2017 Pronte le lettere di invito alla “compliance” anche per il quadro RW S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
31/12/2017 Locazioni brevi - Aggregazione non sempre possibile S.M.Perego
03/01/2018 Il software RLI non funziona S.M.Perego

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Titolo: Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote   Data : 29/06/2016
Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote
Scade il prossimo 30.6.2016 il termine per la redazione della perizia e per il versamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata di essa) per i contribuenti che si avvalgono della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, la cui disciplina è stata riproposta dalla Legge di stabilità 2016 (cfr. art. 1 co. 887 della L. 28.12.2015 n. 208).
Il costo rivalutato è assumibile, ai fini della determinazione dei redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR (plusvalenze immobiliari e finanziarie), in luogo del costo o valore d'acquisto della partecipazione.
A differenza delle precedenti "proroghe" si segnala che è stata fissata un'aliquota unica pari all'8% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva.
Sul tema, si segnala che:
- il perfezionamento della rivalutazione è subordinato al versamento dell'imposta (o della prima delle tre rate annuali) entro il 30.6.2016;
- eventuali ritardi di tale primo versamento non possono essere sanati facendo ricorso al ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.
Infine, si evidenzia che non possono avvalersi della disciplina in esame gli eredi o donatari che hanno acquisito le partecipazioni per successione, intervenute successivamente alla data del 1° gennaio 2016 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2003 n. 27, §2.1).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2016 - "Tempo fino a domani per rivalutare le partecipazioni non quotate" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego