Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
13/05/2010 INTRASTA tramite Entratel news S.M.Perego
21/02/2017 Intrastat mensili 2017 tardivi non sanzionabili S.M.Perego
07/03/2017 INTRASTAT trimestrale ancora nel limbo S.M.Perego
01/12/2017 Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017 S.M.Perego
08/03/2016 Invariati i premi assicurativi INAIL per il 2016 S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
30/04/2010 IRAP news S.M.Perego
24/06/2015 IRAP - Novità dello schema di DLgs all'esame del Consiglio dei Ministri S.M.Perego
03/09/2009 IRAP - Proroga istanza di rimborso news S.M.Perego
14/01/2016 IRAP 2016 – Pronte le bozze S.M.Perego

Records 1121 to 1130 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge   Data : 29/06/2016
Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge
La Cassazione, con la sentenza n. 13334 del 28.6.2016, ha confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (ormai consolidato), secondo cui l’agevolazione prima casa spetta per l’intero acquisto immobiliare (cioè per l’acquisto del 100% dell’immobile), ove uno dei coniugi, acquirenti in comunione legale, non possegga (o non abbia trasferito entro 18 mesi dall’acquisto) la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione.
In particolare, ai fini della valutazione della spettanza dell’agevolazione prima casa, rileva la “residenza della famiglia”, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione, è irrilevante la diversa residenza di uno dei coniugi (che hanno acquistato in regime di comunione), in quanto questi sono tenuti, ai sensi dell'art. 144 c.c., alla coabitazione e non ad una comune sede anagrafica.
Fonte: Cass. N. 13334 del 28.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2016 - "Agevolazione prima casa anche se uno dei coniugi non trasferisce la residenza" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego