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06/02/2017 Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca” S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
06/02/2017 I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017 S.M.Perego
06/02/2017 Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
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Titolo: Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge   Data : 29/06/2016
Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge
La Cassazione, con la sentenza n. 13334 del 28.6.2016, ha confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (ormai consolidato), secondo cui l’agevolazione prima casa spetta per l’intero acquisto immobiliare (cioè per l’acquisto del 100% dell’immobile), ove uno dei coniugi, acquirenti in comunione legale, non possegga (o non abbia trasferito entro 18 mesi dall’acquisto) la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione.
In particolare, ai fini della valutazione della spettanza dell’agevolazione prima casa, rileva la “residenza della famiglia”, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione, è irrilevante la diversa residenza di uno dei coniugi (che hanno acquistato in regime di comunione), in quanto questi sono tenuti, ai sensi dell'art. 144 c.c., alla coabitazione e non ad una comune sede anagrafica.
Fonte: Cass. N. 13334 del 28.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2016 - "Agevolazione prima casa anche se uno dei coniugi non trasferisce la residenza" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego