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20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
09/01/2017 Disponibile il modello 730/2017 in bozza S.M.Perego
09/01/2017 Parte l’adempimento collaborativo per i contribuenti di grandi dimensioni S.M.Perego
30/12/2016 Pubblicate le caratteristiche della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, per i commercianti al minuto S.M.Perego
30/12/2016 Approvato in data 29.12.2016 il “Decreto Milleproroghe” S.M.Perego
30/12/2016 Approvati gli studi di settore per il 2016 – Gli ultimi S.M.Perego
27/12/2016 Nuova soglia per la determinazione del reddito in regime forfetario per le associazioni sportive S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego

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Titolo: Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge   Data : 29/06/2016
Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge
La Cassazione, con la sentenza n. 13334 del 28.6.2016, ha confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (ormai consolidato), secondo cui l’agevolazione prima casa spetta per l’intero acquisto immobiliare (cioè per l’acquisto del 100% dell’immobile), ove uno dei coniugi, acquirenti in comunione legale, non possegga (o non abbia trasferito entro 18 mesi dall’acquisto) la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione.
In particolare, ai fini della valutazione della spettanza dell’agevolazione prima casa, rileva la “residenza della famiglia”, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione, è irrilevante la diversa residenza di uno dei coniugi (che hanno acquistato in regime di comunione), in quanto questi sono tenuti, ai sensi dell'art. 144 c.c., alla coabitazione e non ad una comune sede anagrafica.
Fonte: Cass. N. 13334 del 28.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2016 - "Agevolazione prima casa anche se uno dei coniugi non trasferisce la residenza" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego