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09/08/2018 Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive S.M.Perego
09/08/2018 Fatture e corrispettivi impossibile la ricerca facilitata per gli intermediari S.M.Perego
29/09/2018 Fattura elettronica – Questioni irrisolte S.M.Perego
04/09/2018 Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica - Conservazione e consultazione S.M.Perego
12/09/2018 Credito d'imposta per investimenti pubblicitari S.M.Perego
12/09/2018 On line i controlli ENEA per le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
12/09/2018 INPS - Contributi IVS artigiani e commercianti – Pronti gli F24 S.M.Perego
17/09/2018 TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO 770/2018 S.M.Perego
17/09/2018 Marca da bollo su contratti elettronici MEPA S.M.Perego

Records 2051 to 2060 of 2397
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Titolo: Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge   Data : 29/06/2016
Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge
La Cassazione, con la sentenza n. 13334 del 28.6.2016, ha confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (ormai consolidato), secondo cui l’agevolazione prima casa spetta per l’intero acquisto immobiliare (cioè per l’acquisto del 100% dell’immobile), ove uno dei coniugi, acquirenti in comunione legale, non possegga (o non abbia trasferito entro 18 mesi dall’acquisto) la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione.
In particolare, ai fini della valutazione della spettanza dell’agevolazione prima casa, rileva la “residenza della famiglia”, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione, è irrilevante la diversa residenza di uno dei coniugi (che hanno acquistato in regime di comunione), in quanto questi sono tenuti, ai sensi dell'art. 144 c.c., alla coabitazione e non ad una comune sede anagrafica.
Fonte: Cass. N. 13334 del 28.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2016 - "Agevolazione prima casa anche se uno dei coniugi non trasferisce la residenza" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego