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09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego

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Titolo: Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge   Data : 29/06/2016
Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge
La Cassazione, con la sentenza n. 13334 del 28.6.2016, ha confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (ormai consolidato), secondo cui l’agevolazione prima casa spetta per l’intero acquisto immobiliare (cioè per l’acquisto del 100% dell’immobile), ove uno dei coniugi, acquirenti in comunione legale, non possegga (o non abbia trasferito entro 18 mesi dall’acquisto) la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione.
In particolare, ai fini della valutazione della spettanza dell’agevolazione prima casa, rileva la “residenza della famiglia”, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione, è irrilevante la diversa residenza di uno dei coniugi (che hanno acquistato in regime di comunione), in quanto questi sono tenuti, ai sensi dell'art. 144 c.c., alla coabitazione e non ad una comune sede anagrafica.
Fonte: Cass. N. 13334 del 28.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2016 - "Agevolazione prima casa anche se uno dei coniugi non trasferisce la residenza" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego