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12/06/2019 Gli ISA sono on-line S.M.Perego
30/05/2019 Parte la fattura elettronica semplificata per importi sino a 400 euro S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica – Codice destinatario S.M.Perego
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24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego
24/04/2019 Anche i tributaristi sono obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio S.M.Perego
26/04/2019 Interrogazioni dei contratti di locazione privi di tutti i dati utili S.M.Perego
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Records 2221 to 2230 of 2397
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Titolo: Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa”   Data : 29/06/2016
Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa”
Pur confermando l'orientamento consolidato (ma recentemente posto in discussione da Cass. 2616/2016) secondo il quale la decadenza dall'agevolazione prima casa sarebbe evitata dal verificarsi di un evento imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente che gli impedisca di realizzare una delle condizioni agevolative, la Corte di Cassazione afferma che, nel caso di specie, non rilevi ai fini della configurazione della forza maggiore il fatto che contribuente, a causa del mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore, non abbia potuto trasferire la residenza entro 18 mesi nell'immobile acquistato col beneficio.
In breve, la Corte di Cassazione sembra aderire a quell'orientamento secondo il quale si configurerebbe forza maggiore solo ove un evento (ad, esempio, un terremoto) impedisse al contribuente il trasferimento nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato con l'agevolazione (in senso opposto, di recente, si veda Cass. 864/2016).
Fonte: Cass. 10.2.2016 n. 2616 - Cass. 19.1.2016 n. 864 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2016 - "È forza maggiore solo se impedisce di trasferire la residenza nel Comune" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego