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14/01/2016 IRAP 2016 – Pronte le bozze S.M.Perego
14/01/2016 Dal 2016 IMU al 50% sugli immobili in comodato S.M.Perego
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15/01/2016 On-line i servizi telematici per il calcolo dei premi INAIL S.M.Perego
18/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria alcune perplessità S.M.Perego
18/01/2016 Approvato definitivamente il 730/2016 S.M.Perego
18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
18/01/2016 Gli studi di settore on-line nel cassetto fiscale S.M.Perego

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Titolo: Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa”   Data : 29/06/2016
Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa”
Pur confermando l'orientamento consolidato (ma recentemente posto in discussione da Cass. 2616/2016) secondo il quale la decadenza dall'agevolazione prima casa sarebbe evitata dal verificarsi di un evento imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente che gli impedisca di realizzare una delle condizioni agevolative, la Corte di Cassazione afferma che, nel caso di specie, non rilevi ai fini della configurazione della forza maggiore il fatto che contribuente, a causa del mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore, non abbia potuto trasferire la residenza entro 18 mesi nell'immobile acquistato col beneficio.
In breve, la Corte di Cassazione sembra aderire a quell'orientamento secondo il quale si configurerebbe forza maggiore solo ove un evento (ad, esempio, un terremoto) impedisse al contribuente il trasferimento nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato con l'agevolazione (in senso opposto, di recente, si veda Cass. 864/2016).
Fonte: Cass. 10.2.2016 n. 2616 - Cass. 19.1.2016 n. 864 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2016 - "È forza maggiore solo se impedisce di trasferire la residenza nel Comune" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego