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Data Titolo Sezione Autore
15/03/2017 Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017 S.M.Perego
15/03/2017 INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS) S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
14/03/2017 Fissati i limiti di detrazione per le tasse e contributi di iscrizione alle università non statali S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego
13/03/2017 Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego

Records 731 to 740 of 2397
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Titolo: Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa”   Data : 29/06/2016
Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa”
Pur confermando l'orientamento consolidato (ma recentemente posto in discussione da Cass. 2616/2016) secondo il quale la decadenza dall'agevolazione prima casa sarebbe evitata dal verificarsi di un evento imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente che gli impedisca di realizzare una delle condizioni agevolative, la Corte di Cassazione afferma che, nel caso di specie, non rilevi ai fini della configurazione della forza maggiore il fatto che contribuente, a causa del mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore, non abbia potuto trasferire la residenza entro 18 mesi nell'immobile acquistato col beneficio.
In breve, la Corte di Cassazione sembra aderire a quell'orientamento secondo il quale si configurerebbe forza maggiore solo ove un evento (ad, esempio, un terremoto) impedisse al contribuente il trasferimento nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato con l'agevolazione (in senso opposto, di recente, si veda Cass. 864/2016).
Fonte: Cass. 10.2.2016 n. 2616 - Cass. 19.1.2016 n. 864 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2016 - "È forza maggiore solo se impedisce di trasferire la residenza nel Comune" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego