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20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
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28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
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Titolo: Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa”   Data : 29/06/2016
Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa”
Pur confermando l'orientamento consolidato (ma recentemente posto in discussione da Cass. 2616/2016) secondo il quale la decadenza dall'agevolazione prima casa sarebbe evitata dal verificarsi di un evento imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente che gli impedisca di realizzare una delle condizioni agevolative, la Corte di Cassazione afferma che, nel caso di specie, non rilevi ai fini della configurazione della forza maggiore il fatto che contribuente, a causa del mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore, non abbia potuto trasferire la residenza entro 18 mesi nell'immobile acquistato col beneficio.
In breve, la Corte di Cassazione sembra aderire a quell'orientamento secondo il quale si configurerebbe forza maggiore solo ove un evento (ad, esempio, un terremoto) impedisse al contribuente il trasferimento nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato con l'agevolazione (in senso opposto, di recente, si veda Cass. 864/2016).
Fonte: Cass. 10.2.2016 n. 2616 - Cass. 19.1.2016 n. 864 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2016 - "È forza maggiore solo se impedisce di trasferire la residenza nel Comune" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego