| L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti
Nella circ. INPS 30.12.2010 n. 168 è stato specificato che, pure dopo l'art. 30 del DL 78/2010, che ha imposto l'avviso di addebito per riscuotere ogni tipologia di contributi, l'INPS si continua ad avvalere della facoltà preventiva di notifica dell'avviso bonario di cui all'art. 24 del DLgs. 46/99, che consente di regolarizzare la posizione, tra l'altro, per i contributi dichiarati nel quadro RR ma poi non versati.
L'avviso bonario non viene più notificato al contribuente, bensì messo a disposizione presso il cassetto previdenziale, e la notizia di ciò avviene tramite una e-mail di alert (per il 2016, si veda il messaggio INPS 3.5.2016 n. 1590).
Si può affermare, a livello generale, che l'avviso bonario, come l'avviso di addebito, interrompa la prescrizione ex art. 3 co. 5 della L. 335/95, ma è dubbio che tale effetto sussista se la comunicazione avviene non tramite notifica ma con la semplice messa a disposizione sul cassetto previdenziale.
Fonte: Circolare INPS 30.12.2010 n. 168 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2016 - "L’avviso bonario non sempre interrompe la prescrizione per i contributi" - Cissello |