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12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego

Records 1451 to 1460 of 2397
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Titolo: La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia   Data : 30/06/2016
La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia
La L. 112/2016 (recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”), pubblicata in G.U. il 24.6.2016, prevede una serie di misure di assistenza, cura e protezione nei confronti delle persone affette da disabilità grave.
In particolare, la disabilità grave alla quale fa riferimento la legge:
- deve essere accertata con le modalità indicate all’art. 4 della L. 104/92 (ossia l’accertamento deve essere effettuato dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della L. 295/90, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le unità sanitarie locali);
- non deve essere determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
Inoltre, la legge è volta ad agevolare, nei confronti delle persone con disabilità grave:
- le erogazioni da parte dei soggetti privati;
- la stipula di polizze di assicurazione;
- la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con il contratto di affidamento fiduciario.
Inoltre, la legge prevede diversi benefici fiscali, tra cui la detraibilità, fino a 750,00 euro, delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
Fonte: L. 22.6.2016 n. 112 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2016 - "Spese assicurative per la tutela di disabili gravi detraibili fino a 750 euro" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego