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12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
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Titolo: La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia   Data : 30/06/2016
La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia
La L. 112/2016 (recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”), pubblicata in G.U. il 24.6.2016, prevede una serie di misure di assistenza, cura e protezione nei confronti delle persone affette da disabilità grave.
In particolare, la disabilità grave alla quale fa riferimento la legge:
- deve essere accertata con le modalità indicate all’art. 4 della L. 104/92 (ossia l’accertamento deve essere effettuato dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della L. 295/90, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le unità sanitarie locali);
- non deve essere determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
Inoltre, la legge è volta ad agevolare, nei confronti delle persone con disabilità grave:
- le erogazioni da parte dei soggetti privati;
- la stipula di polizze di assicurazione;
- la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con il contratto di affidamento fiduciario.
Inoltre, la legge prevede diversi benefici fiscali, tra cui la detraibilità, fino a 750,00 euro, delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
Fonte: L. 22.6.2016 n. 112 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2016 - "Spese assicurative per la tutela di disabili gravi detraibili fino a 750 euro" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego