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30/09/2016 La cessione di latte fresco sconta due diverse aliquote IVA S.M.Perego
30/09/2016 Ulteriori informazioni disponibili all’intermediario nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
03/10/2016 Il terreno edificabile non da diritto al rimborso IVA S.M.Perego
03/10/2016 I buoni “Open” devo essere annullati se non utilizzati nei termini previsti S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
06/10/2016 Parte la trasmissione telematica della dichiarazione IMU S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
06/10/2016 Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa S.M.Perego

Records 1941 to 1950 of 2397
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Titolo: La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia   Data : 30/06/2016
La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia
La L. 112/2016 (recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”), pubblicata in G.U. il 24.6.2016, prevede una serie di misure di assistenza, cura e protezione nei confronti delle persone affette da disabilità grave.
In particolare, la disabilità grave alla quale fa riferimento la legge:
- deve essere accertata con le modalità indicate all’art. 4 della L. 104/92 (ossia l’accertamento deve essere effettuato dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della L. 295/90, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le unità sanitarie locali);
- non deve essere determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
Inoltre, la legge è volta ad agevolare, nei confronti delle persone con disabilità grave:
- le erogazioni da parte dei soggetti privati;
- la stipula di polizze di assicurazione;
- la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con il contratto di affidamento fiduciario.
Inoltre, la legge prevede diversi benefici fiscali, tra cui la detraibilità, fino a 750,00 euro, delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
Fonte: L. 22.6.2016 n. 112 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2016 - "Spese assicurative per la tutela di disabili gravi detraibili fino a 750 euro" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego