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09/05/2018 La corsa all’aggiornamento in materia di Privacy - Trattamento dei dati personali S.M.Perego
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
28/04/2017 La CU dell’INPS anche tramite intermediari S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
09/11/2015 La determinazione dell’avviamento sconta sempre una giustificazione S.M.Perego
20/05/2011 La detraibilità dei dispositivi medici - il nostro articolo per ItaliaOggi news S.M.Perego
11/07/2016 La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito S.M.Perego
21/12/2015 La detrazione del 65% si estende alla domotica S.M.Perego

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Titolo: La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute   Data : 30/06/2016
La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute
La L. 106/2016 (delega per la riforma del Terzo settore) dovrebbe colmare le attuali lacune legislative e la frammentarietà del sistema in merito al procedimento di formazione e controllo del bilancio delle associazioni riconosciute.
A riguardo, infatti, negli artt. 3 e 4 della legge delega:
- sono individuati i criteri che consentono di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili, in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale;
- sono disciplinati gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione e trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in relazione alla dimensione economica dell'attività svolta e all'impiego di risorse pubbliche;
- sono previsti obblighi di trasparenza e di informazione anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente (probabilmente attraverso la presentazione presso il Registro unico del terzo settore) anche attraverso la pubblicazione nel suo sito Internet istituzionale;
- viene previsto che alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme in tema di società (di persone, di capitali e cooperative) di cui al codice civile, ivi comprese, quindi, presumibilmente quelle dei bilanci, purché compatibili e coerenti con i regimi contabili e semplificati propri del terzo settore.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2016 - "Verso bilanci trasparenti e controlli regolamentati nel Terzo settore" - De Angelis
Sezione:   Autore : S.M.Perego