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Data Titolo Sezione Autore
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego

Records 1601 to 1610 of 2397
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Titolo: La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute   Data : 30/06/2016
La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute
La L. 106/2016 (delega per la riforma del Terzo settore) dovrebbe colmare le attuali lacune legislative e la frammentarietà del sistema in merito al procedimento di formazione e controllo del bilancio delle associazioni riconosciute.
A riguardo, infatti, negli artt. 3 e 4 della legge delega:
- sono individuati i criteri che consentono di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili, in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale;
- sono disciplinati gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione e trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in relazione alla dimensione economica dell'attività svolta e all'impiego di risorse pubbliche;
- sono previsti obblighi di trasparenza e di informazione anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente (probabilmente attraverso la presentazione presso il Registro unico del terzo settore) anche attraverso la pubblicazione nel suo sito Internet istituzionale;
- viene previsto che alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme in tema di società (di persone, di capitali e cooperative) di cui al codice civile, ivi comprese, quindi, presumibilmente quelle dei bilanci, purché compatibili e coerenti con i regimi contabili e semplificati propri del terzo settore.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2016 - "Verso bilanci trasparenti e controlli regolamentati nel Terzo settore" - De Angelis
Sezione:   Autore : S.M.Perego