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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
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Titolo: La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute   Data : 30/06/2016
La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute
La L. 106/2016 (delega per la riforma del Terzo settore) dovrebbe colmare le attuali lacune legislative e la frammentarietà del sistema in merito al procedimento di formazione e controllo del bilancio delle associazioni riconosciute.
A riguardo, infatti, negli artt. 3 e 4 della legge delega:
- sono individuati i criteri che consentono di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili, in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale;
- sono disciplinati gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione e trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in relazione alla dimensione economica dell'attività svolta e all'impiego di risorse pubbliche;
- sono previsti obblighi di trasparenza e di informazione anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente (probabilmente attraverso la presentazione presso il Registro unico del terzo settore) anche attraverso la pubblicazione nel suo sito Internet istituzionale;
- viene previsto che alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme in tema di società (di persone, di capitali e cooperative) di cui al codice civile, ivi comprese, quindi, presumibilmente quelle dei bilanci, purché compatibili e coerenti con i regimi contabili e semplificati propri del terzo settore.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2016 - "Verso bilanci trasparenti e controlli regolamentati nel Terzo settore" - De Angelis
Sezione:   Autore : S.M.Perego