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23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
27/11/2018 In arrivo le comunicazioni di omesso invio dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
27/11/2018 Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
30/11/2018 Esonero parziale per medici e farmacie dalla fattura elettronica S.M.Perego
30/11/2018 Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate S.M.Perego
03/12/2018 La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni S.M.Perego
03/12/2018 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
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Records 2171 to 2180 of 2397
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Titolo: La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute   Data : 30/06/2016
La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute
La L. 106/2016 (delega per la riforma del Terzo settore) dovrebbe colmare le attuali lacune legislative e la frammentarietà del sistema in merito al procedimento di formazione e controllo del bilancio delle associazioni riconosciute.
A riguardo, infatti, negli artt. 3 e 4 della legge delega:
- sono individuati i criteri che consentono di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili, in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale;
- sono disciplinati gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione e trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in relazione alla dimensione economica dell'attività svolta e all'impiego di risorse pubbliche;
- sono previsti obblighi di trasparenza e di informazione anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente (probabilmente attraverso la presentazione presso il Registro unico del terzo settore) anche attraverso la pubblicazione nel suo sito Internet istituzionale;
- viene previsto che alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme in tema di società (di persone, di capitali e cooperative) di cui al codice civile, ivi comprese, quindi, presumibilmente quelle dei bilanci, purché compatibili e coerenti con i regimi contabili e semplificati propri del terzo settore.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2016 - "Verso bilanci trasparenti e controlli regolamentati nel Terzo settore" - De Angelis
Sezione:   Autore : S.M.Perego