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12/04/2016 L’introduzione del “Desktop telematico” blocca gli studi professionali S.M.Perego
12/04/2016 Possibile proroga dal 7.7.2016 al 23.7.2016 per il 730 S.M.Perego
13/04/2016 Disponibile GERICO 2016 S.M.Perego
13/04/2016 L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata S.M.Perego
13/04/2016 Scontano l’INAIL le attività sociali svolte dai Comuni S.M.Perego
14/04/2016 Chi può accedere al regime premiale degli Studi di Settore 2016? S.M.Perego
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
14/04/2016 La notifica degli atti sulla voluntary disclosure può avvenire sulla PEC del professionista S.M.Perego
15/04/2016 Lo Spesometro diventa fonte di accertamento S.M.Perego
15/04/2016 Al via l’adempimento collaborativo S.M.Perego

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Titolo: La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute   Data : 30/06/2016
La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute
La L. 106/2016 (delega per la riforma del Terzo settore) dovrebbe colmare le attuali lacune legislative e la frammentarietà del sistema in merito al procedimento di formazione e controllo del bilancio delle associazioni riconosciute.
A riguardo, infatti, negli artt. 3 e 4 della legge delega:
- sono individuati i criteri che consentono di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili, in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale;
- sono disciplinati gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione e trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in relazione alla dimensione economica dell'attività svolta e all'impiego di risorse pubbliche;
- sono previsti obblighi di trasparenza e di informazione anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente (probabilmente attraverso la presentazione presso il Registro unico del terzo settore) anche attraverso la pubblicazione nel suo sito Internet istituzionale;
- viene previsto che alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme in tema di società (di persone, di capitali e cooperative) di cui al codice civile, ivi comprese, quindi, presumibilmente quelle dei bilanci, purché compatibili e coerenti con i regimi contabili e semplificati propri del terzo settore.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2016 - "Verso bilanci trasparenti e controlli regolamentati nel Terzo settore" - De Angelis
Sezione:   Autore : S.M.Perego