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Data Titolo Sezione Autore
06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio”   Data : 30/06/2016
Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio”
Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, sia al fine della detrazione per gli interventi di recupero edilizio che per quella di riqualificazione energetica, con la circ. 2.3.2016 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha riconsiderato le proprie istruzioni fornite nella ris. 27.8.2015 n. 74 e nella circ. 21.5.2014 n. 11 (§ 4.3).
Nello specifico, è stato precisato che se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante l'apposito bonifico bancario o postale (deve quindi essere stata operata la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del DL 78/2010 all'atto di accredito del pagamento), non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto (§ 1.7).
In assenza del codice fiscale del condominio, quindi, i contribuenti che hanno eseguito detti interventi su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.
Occorre evidenziare che per il singolo condòmino, in assenza di specifica descrizione sulla fattura ricevuta per gli interventi avvenuti sulle parti comuni, potrebbe risultare difficile sostenere che tali spese non si riferiscono alla sua unità abitativa. Si ritiene, pertanto, necessaria la descrizione dell’intervento da parte del fornitore del servizio. Si ricorda che per gli interventi sulle prati comuni non esiste il limite di spesa, attualmente, pari ad euro 96 mila vigente sulle singole unità abitative e le relative pertinenze.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 2.3.2016 n. 3 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2016 - "Condomini “minimi” senza obbligo di codice fiscale per le agevolazioni" – Zeni – Redazione “Essepigroup.it” Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego