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Data Titolo Sezione Autore
22/02/2016 Scade il 28.2.2016 l’invio telematico delle spese funebri per la precompilazione dei modelli 730 S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
06/02/2018 Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato S.M.Perego
18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
27/07/2016 Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative S.M.Perego
23/02/2016 Scade il 29.02.2016 la trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA S.M.Perego
26/02/2016 Scade il 29.2.2016 la consegna della CU – Dal 1.3.2016 si incorre in sanzioni S.M.Perego
27/06/2017 Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto S.M.Perego
13/06/2017 Scade il 30 giugno il termine per installare i contabilizzatori di calore S.M.Perego
24/06/2016 Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI S.M.Perego

Records 2141 to 2150 of 2397
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Titolo: Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio”   Data : 30/06/2016
Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio”
Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, sia al fine della detrazione per gli interventi di recupero edilizio che per quella di riqualificazione energetica, con la circ. 2.3.2016 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha riconsiderato le proprie istruzioni fornite nella ris. 27.8.2015 n. 74 e nella circ. 21.5.2014 n. 11 (§ 4.3).
Nello specifico, è stato precisato che se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante l'apposito bonifico bancario o postale (deve quindi essere stata operata la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del DL 78/2010 all'atto di accredito del pagamento), non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto (§ 1.7).
In assenza del codice fiscale del condominio, quindi, i contribuenti che hanno eseguito detti interventi su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.
Occorre evidenziare che per il singolo condòmino, in assenza di specifica descrizione sulla fattura ricevuta per gli interventi avvenuti sulle parti comuni, potrebbe risultare difficile sostenere che tali spese non si riferiscono alla sua unità abitativa. Si ritiene, pertanto, necessaria la descrizione dell’intervento da parte del fornitore del servizio. Si ricorda che per gli interventi sulle prati comuni non esiste il limite di spesa, attualmente, pari ad euro 96 mila vigente sulle singole unità abitative e le relative pertinenze.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 2.3.2016 n. 3 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2016 - "Condomini “minimi” senza obbligo di codice fiscale per le agevolazioni" – Zeni – Redazione “Essepigroup.it” Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego