Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
22/03/2017 Scade il 31.3.2017 la presentazione della domanda per il bonus bonifica da amianto S.M.Perego
29/03/2017 Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS S.M.Perego
26/04/2016 Scade il 31.5.2016 la riammissione alla dilazione S.M.Perego
23/05/2019 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
01/02/2016 Scade il 4.2.2016 la registrazione dei contratti di comodato S.M.Perego
04/04/2018 Scade il 6.4.2018 la Comunicazione dei dati delle fatture nell’incertezza S.M.Perego
02/03/2016 Scade il 7.3.2016 la trasmissione telematica della C.U. S.M.Perego
29/01/2016 Scade il 9.2.2016 la trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego

Records 2171 to 2180 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio”   Data : 30/06/2016
Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio”
Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, sia al fine della detrazione per gli interventi di recupero edilizio che per quella di riqualificazione energetica, con la circ. 2.3.2016 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha riconsiderato le proprie istruzioni fornite nella ris. 27.8.2015 n. 74 e nella circ. 21.5.2014 n. 11 (§ 4.3).
Nello specifico, è stato precisato che se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante l'apposito bonifico bancario o postale (deve quindi essere stata operata la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del DL 78/2010 all'atto di accredito del pagamento), non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto (§ 1.7).
In assenza del codice fiscale del condominio, quindi, i contribuenti che hanno eseguito detti interventi su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.
Occorre evidenziare che per il singolo condòmino, in assenza di specifica descrizione sulla fattura ricevuta per gli interventi avvenuti sulle parti comuni, potrebbe risultare difficile sostenere che tali spese non si riferiscono alla sua unità abitativa. Si ritiene, pertanto, necessaria la descrizione dell’intervento da parte del fornitore del servizio. Si ricorda che per gli interventi sulle prati comuni non esiste il limite di spesa, attualmente, pari ad euro 96 mila vigente sulle singole unità abitative e le relative pertinenze.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 2.3.2016 n. 3 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2016 - "Condomini “minimi” senza obbligo di codice fiscale per le agevolazioni" – Zeni – Redazione “Essepigroup.it” Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego