Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
12/01/2010 Sotware compilazione agevolazione 55% news S.M.Perego
12/01/2010 Nuovi modelli Iva news S.M.Perego
22/01/2010 Approvazione modelli di dichiarazione news S.M.Perego
22/01/2010 Comunicazione annuale IVA news S.M.Perego
29/01/2010 Denuncia variazione terreni news S.M.Perego
29/01/2010 Risparmio energetico 55% news S.M.Perego
23/02/2010 Certificazione delle spese sanitarie news S.M.Perego
23/02/2010 In vigore il decreto che recepisce le direttive UE news S.M.Perego
23/02/2010 Il rilascio del CUD scade il 1° marzo news S.M.Perego
24/02/2010 Disponibile il software INTRASTAT news S.M.Perego

Records 81 to 90 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio”   Data : 30/06/2016
Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio”
Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, sia al fine della detrazione per gli interventi di recupero edilizio che per quella di riqualificazione energetica, con la circ. 2.3.2016 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha riconsiderato le proprie istruzioni fornite nella ris. 27.8.2015 n. 74 e nella circ. 21.5.2014 n. 11 (§ 4.3).
Nello specifico, è stato precisato che se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante l'apposito bonifico bancario o postale (deve quindi essere stata operata la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del DL 78/2010 all'atto di accredito del pagamento), non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto (§ 1.7).
In assenza del codice fiscale del condominio, quindi, i contribuenti che hanno eseguito detti interventi su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.
Occorre evidenziare che per il singolo condòmino, in assenza di specifica descrizione sulla fattura ricevuta per gli interventi avvenuti sulle parti comuni, potrebbe risultare difficile sostenere che tali spese non si riferiscono alla sua unità abitativa. Si ritiene, pertanto, necessaria la descrizione dell’intervento da parte del fornitore del servizio. Si ricorda che per gli interventi sulle prati comuni non esiste il limite di spesa, attualmente, pari ad euro 96 mila vigente sulle singole unità abitative e le relative pertinenze.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 2.3.2016 n. 3 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2016 - "Condomini “minimi” senza obbligo di codice fiscale per le agevolazioni" – Zeni – Redazione “Essepigroup.it” Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego