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Data Titolo Sezione Autore
13/11/2015 Anche per la dichiarazione infedele è ammesso il ravvedimento operoso entro il 29.12.2015 S.M.Perego
18/11/2015 Riammissione alla rateizzazione – la domanda entro il 23.11.2015 S.M.Perego
08/05/2017 Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi S.M.Perego
11/05/2017 Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti S.M.Perego
03/05/2017 Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
03/05/2017 La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata S.M.Perego
03/05/2017 INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC S.M.Perego
03/05/2017 Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi S.M.Perego
04/05/2017 Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia sempre più complessa S.M.Perego
04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego

Records 931 to 940 of 2397
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Titolo: Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio”   Data : 30/06/2016
Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio”
Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, sia al fine della detrazione per gli interventi di recupero edilizio che per quella di riqualificazione energetica, con la circ. 2.3.2016 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha riconsiderato le proprie istruzioni fornite nella ris. 27.8.2015 n. 74 e nella circ. 21.5.2014 n. 11 (§ 4.3).
Nello specifico, è stato precisato che se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante l'apposito bonifico bancario o postale (deve quindi essere stata operata la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del DL 78/2010 all'atto di accredito del pagamento), non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto (§ 1.7).
In assenza del codice fiscale del condominio, quindi, i contribuenti che hanno eseguito detti interventi su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.
Occorre evidenziare che per il singolo condòmino, in assenza di specifica descrizione sulla fattura ricevuta per gli interventi avvenuti sulle parti comuni, potrebbe risultare difficile sostenere che tali spese non si riferiscono alla sua unità abitativa. Si ritiene, pertanto, necessaria la descrizione dell’intervento da parte del fornitore del servizio. Si ricorda che per gli interventi sulle prati comuni non esiste il limite di spesa, attualmente, pari ad euro 96 mila vigente sulle singole unità abitative e le relative pertinenze.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 2.3.2016 n. 3 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2016 - "Condomini “minimi” senza obbligo di codice fiscale per le agevolazioni" – Zeni – Redazione “Essepigroup.it” Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego