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11/05/2017 INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/05/2017 Parte la trasmissione telematica delle liquidazioni IVA S.M.Perego
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17/05/2017 Approvati gli studi di settore per il 2016 S.M.Perego
28/04/2017 Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti S.M.Perego
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02/05/2017 INPS – Dal 4 maggio le domande telematiche per il “Premio alla nascita” S.M.Perego
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Records 1421 to 1430 of 2397
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Titolo: Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate   Data : 30/06/2016
Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate
La C.T. Prov. di Roma, sentenza n. 5539/46/16, sulla base dell'orientamento della Corte di Cassazione, ha stabilito che, in sede di revisione parziale del classamento degli immobili, è necessario verificare la ricorrenza delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche richieste per la classe (qualità del contesto urbano, centralità, ubicazione su strade importanti, collegamenti con servizi pubblici, posizione, livello di finitura, ampiezza media dei vani, dotazione di accessori, caratteristiche costruttive), nonché il possesso di "analoghe caratteristiche" negli immobili indicati a riferimento; peraltro, possono esistere significative differenze delle dette caratteristiche all'interno della stessa microzona.
Sullo stesso argomento si è espressa la stessa commissione, con la sentenza n. 11619/46/16, ove è stato affermato che l'obbligo, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di indicare i criteri specificamente utilizzati nel riclassamento catastale, può considerarsi adempiuto anche in sede contenziosa, mentre al contribuente spetterebbe contestare l'attribuzione della nuova classe, fornendo dimostrazione degli elementi che depongono a favore di una inferiore.
Fonte: C.T. Prov. Roma 9.3.2016 n. 5539/46/16 - C.T. Prov. Roma 17.5.2016 n. 11619/46/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2016 - "Riclassamento catastale legittimo solo se indicati i criteri specifici utilizzati" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego