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23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego

Records 1341 to 1350 of 2397
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Titolo: Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile   Data : 01/07/2016
L’attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile
La Corte di Cassazione, nella sentenza 30.6.2016 n. 13416, ha chiarito come la lett. a) della nota II bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ove richiede che l'acquirente dell'immobile agevolato abbia, nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato, la residenza o svolga la propria attività, non postula anche che tale attività sia prevalente rispetto alle altre, in senso economico o temporale.
Pertanto, l'agevolazione spetta al medico che svolga nel Comune la propria attività lavorativa occasionale presso una Unità Sanitaria Locale, anche ove vi siano le prove che egli svolgesse in un altro Comune la propria attività lavorativa prevalente.
Fonte: Cass. 30.6.2016 n. 13416 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2016 - "Bonus prima casa anche se l’attività svolta nel Comune è solo occasionale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego