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Data Titolo Sezione Autore
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
31/05/2017 Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017 S.M.Perego
01/12/2008 News news S.M.Perego
22/01/2009 News news S.M.Perego
19/01/2009 News news S.M.Perego
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19/01/2009 News news S.M.Perego
24/03/2009 News Certificazioni Ritenute d'acconto news S.M.Perego

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Titolo: Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile   Data : 01/07/2016
L’attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile
La Corte di Cassazione, nella sentenza 30.6.2016 n. 13416, ha chiarito come la lett. a) della nota II bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ove richiede che l'acquirente dell'immobile agevolato abbia, nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato, la residenza o svolga la propria attività, non postula anche che tale attività sia prevalente rispetto alle altre, in senso economico o temporale.
Pertanto, l'agevolazione spetta al medico che svolga nel Comune la propria attività lavorativa occasionale presso una Unità Sanitaria Locale, anche ove vi siano le prove che egli svolgesse in un altro Comune la propria attività lavorativa prevalente.
Fonte: Cass. 30.6.2016 n. 13416 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2016 - "Bonus prima casa anche se l’attività svolta nel Comune è solo occasionale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego