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17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
17/05/2017 Approvati gli studi di settore per il 2016 S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
17/05/2017 Riviste le violazioni in tema di reverse charge S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego
19/05/2017 INPS - Invariato il limite di reddito per gli assegni familiari Stefano M. Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile   Data : 01/07/2016
L’attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile
La Corte di Cassazione, nella sentenza 30.6.2016 n. 13416, ha chiarito come la lett. a) della nota II bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ove richiede che l'acquirente dell'immobile agevolato abbia, nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato, la residenza o svolga la propria attività, non postula anche che tale attività sia prevalente rispetto alle altre, in senso economico o temporale.
Pertanto, l'agevolazione spetta al medico che svolga nel Comune la propria attività lavorativa occasionale presso una Unità Sanitaria Locale, anche ove vi siano le prove che egli svolgesse in un altro Comune la propria attività lavorativa prevalente.
Fonte: Cass. 30.6.2016 n. 13416 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2016 - "Bonus prima casa anche se l’attività svolta nel Comune è solo occasionale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego