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15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
15/03/2016 Oneri detraibili – spese scolastiche S.M.Perego
17/03/2016 In arrivo le istruzioni per la cessione del credito IRPEF dei condòmini ai fornitori S.M.Perego
17/03/2016 I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
17/03/2016 L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione S.M.Perego
21/03/2016 Alcune spese scolastiche escluse dagli oneri detraibili S.M.Perego
21/03/2016 Quale interpello applicare? S.M.Perego
21/03/2016 Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
21/03/2016 Dal 2016 i professionisti esclusi dagli studi di settore S.M.Perego
21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego

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Titolo: Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile   Data : 01/07/2016
L’attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile
La Corte di Cassazione, nella sentenza 30.6.2016 n. 13416, ha chiarito come la lett. a) della nota II bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ove richiede che l'acquirente dell'immobile agevolato abbia, nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato, la residenza o svolga la propria attività, non postula anche che tale attività sia prevalente rispetto alle altre, in senso economico o temporale.
Pertanto, l'agevolazione spetta al medico che svolga nel Comune la propria attività lavorativa occasionale presso una Unità Sanitaria Locale, anche ove vi siano le prove che egli svolgesse in un altro Comune la propria attività lavorativa prevalente.
Fonte: Cass. 30.6.2016 n. 13416 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2016 - "Bonus prima casa anche se l’attività svolta nel Comune è solo occasionale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego