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25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego

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Titolo: Disponibili le specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi da distributori automatici   Data : 01/07/2016
Disponibili le specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi da distributori automatici
Nella data di ieri, 30.6.2016, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le specifiche tecniche che consentiranno ai soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici (o “vending machine”) di assolvere l’obbligo comunicativo previsto dal DLgs. 127/2015. Infatti, a partire dall’1.1.2017, tali soggetti saranno tenuti a memorizzare elettronicamente e a trasmettere in via telematica i dati di tutti i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto previsto dal provv. 102807/2016, si procederà a una fiscalizzazione graduale delle vending machine, con una fase transitoria di applicazione del nuovo regime che durerà fino al 31.12.2022, data entro la quale gli operatori dovranno adattare o sostituire i sistemi di raccolta dati presenti negli apparecchi in gestione (Sistemi master) per abilitarli alle nuove funzioni richieste.
Durante la fase transitoria le informazioni saranno trasmesse mediante appositi dispositivi mobili in grado di rilevare i dati registrati dal Sistema master e abilitati a garantire l’autenticità e l’inalterabilità delle informazioni trasmesse all’Agenzia; mentre l’obbligo di memorizzazione potrà essere assolto mediante il processo di conservazione elettronica ai sensi del DM 17.6.2014. Soltanto con successivo provvedimento, e con il passaggio al regime definitivo, i dati dei corrispettivi potranno essere memorizzati e trasmessi direttamente dai Sistemi master dei singoli apparecchi.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 30.6.2016 n. 102807 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2016 - "Fase transitoria per la trasmissione dei corrispettivi da distributori automatici" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego