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10/01/2018 Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili S.M.Perego
16/01/2018 Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018 S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
16/01/2018 On-line il Mod. 730/2018 S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
18/01/2018 Diritto camerale incerto anche per il 2018 S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
18/01/2018 Le agevolazioni prima casa si perdono se non c’è l’effettiva residenza S.M.Perego

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Titolo: Anche il familiare convivente può usufruire del bonus mobili   Data : 01/07/2016
Anche il familiare convivente può usufruire del bonus mobili
La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili introdotta dall'art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63, spetta soltanto ai soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR.
Quest'ultima agevolazione compete anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado ex art. 5 co. 5 del TUIR) che convive con il possessore dell'immobile, a condizione che si tratti del soggetto che ha sostenuto le spese relative all'intervento edilizio. Ciò si verifica anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario.
Di conseguenza, anche il c.d. "bonus mobili" può essere fruito dal familiare convivente del possessore dell'immobile.
Dovrebbe essere chiarito, tuttavia, se il familiare convivente possa beneficiare del c.d. "bonus mobili" anche se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da un altro familiare.
Fonte: Guida Agenzia Entrate marzo 2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2016 - "Bonus mobili anche per familiari conviventi" – Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego