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08/03/2017 Spese compensate di giudizio se si richiede la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
08/03/2017 Gli Ebook sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria S.M.Perego
08/03/2017 L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile S.M.Perego
08/03/2017 Voucher - Nuove caselle di posta elettronica attive dal 7.3.2017 S.M.Perego
09/03/2017 Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) S.M.Perego
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17/02/2017 Nessuna comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti per il 2016 S.M.Perego

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Titolo: Anche il familiare convivente può usufruire del bonus mobili   Data : 01/07/2016
Anche il familiare convivente può usufruire del bonus mobili
La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili introdotta dall'art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63, spetta soltanto ai soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR.
Quest'ultima agevolazione compete anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado ex art. 5 co. 5 del TUIR) che convive con il possessore dell'immobile, a condizione che si tratti del soggetto che ha sostenuto le spese relative all'intervento edilizio. Ciò si verifica anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario.
Di conseguenza, anche il c.d. "bonus mobili" può essere fruito dal familiare convivente del possessore dell'immobile.
Dovrebbe essere chiarito, tuttavia, se il familiare convivente possa beneficiare del c.d. "bonus mobili" anche se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da un altro familiare.
Fonte: Guida Agenzia Entrate marzo 2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2016 - "Bonus mobili anche per familiari conviventi" – Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego