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05/12/2014 Professionisti ed autovetture news S.M.Perego
07/09/2016 Professionisti esclusi da IRAP anche con beni strumentali di elevato valore S.M.Perego
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21/10/2016 Pronta la proroga dei super ammortamenti ma per le autovetture ne restano esclusi i professionisti S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego
22/12/2017 Pronte le lettere di invito alla “compliance” anche per il quadro RW S.M.Perego
15/12/2016 Pronte le linee guida dell'Agenzia delle Entrate dei controlli per il 2017 S.M.Perego
29/04/2016 Pronti gli indirizzi operativi 2016 per accertamenti e controlli S.M.Perego

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Titolo: Anche il familiare convivente può usufruire del bonus mobili   Data : 01/07/2016
Anche il familiare convivente può usufruire del bonus mobili
La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili introdotta dall'art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63, spetta soltanto ai soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR.
Quest'ultima agevolazione compete anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado ex art. 5 co. 5 del TUIR) che convive con il possessore dell'immobile, a condizione che si tratti del soggetto che ha sostenuto le spese relative all'intervento edilizio. Ciò si verifica anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario.
Di conseguenza, anche il c.d. "bonus mobili" può essere fruito dal familiare convivente del possessore dell'immobile.
Dovrebbe essere chiarito, tuttavia, se il familiare convivente possa beneficiare del c.d. "bonus mobili" anche se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da un altro familiare.
Fonte: Guida Agenzia Entrate marzo 2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2016 - "Bonus mobili anche per familiari conviventi" – Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego