Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
24/10/2008 Notizia news S.M.Perego
24/10/2008 Notizia news S.M.Perego
28/10/2008 Notizia news S.M.Perego
29/10/2008 Notizia news S.M.Perego
31/10/2008 Notizia news S.M. Perego
05/11/2008 Novita' flash news S.M.Perego
06/11/2008 Notizia news S.M.Perego
09/11/2008 Notizia news S.M.Perego
11/11/2008 Notizia news S.M.Perego
21/11/2008 Novita' news S.M.Perego

Records 1 to 10 of 2397
Next Last

 

Titolo: Anche il familiare convivente puņ usufruire del bonus mobili   Data : 01/07/2016
Anche il familiare convivente può usufruire del bonus mobili
La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili introdotta dall'art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63, spetta soltanto ai soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR.
Quest'ultima agevolazione compete anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado ex art. 5 co. 5 del TUIR) che convive con il possessore dell'immobile, a condizione che si tratti del soggetto che ha sostenuto le spese relative all'intervento edilizio. Ciò si verifica anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario.
Di conseguenza, anche il c.d. "bonus mobili" può essere fruito dal familiare convivente del possessore dell'immobile.
Dovrebbe essere chiarito, tuttavia, se il familiare convivente possa beneficiare del c.d. "bonus mobili" anche se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da un altro familiare.
Fonte: Guida Agenzia Entrate marzo 2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2016 - "Bonus mobili anche per familiari conviventi" – Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego