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14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Il quadro RW alla prova di Unico 2016   Data : 04/07/2016
Il quadro RW alla prova di Unico 2016
Ai fini del monitoraggio fiscale, devono procedere alla compilazione del modulo RW non solo gli intestatari, ma anche i titolari effettivi degli investimenti esteri (art. 1 co. 2 lett. u) del DLgs. 21.11.2007 n. 231).
Pertanto, il contribuente che detenga attività estere per il tramite di società, con una partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio, deve indicare nel quadro RW del modello UNICO:
- il valore della partecipazione nella società estera;
- la percentuale di tale partecipazione.
Tale obbligo dichiarativo sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero.
Tuttavia, rilevano a tale fine, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, integrino in capo allo stesso il requisito di "titolare effettivo".
L'Autore osserva, altresì, che in caso di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre adottare un approccio c.d. "look through".
Il contribuente dovrà, pertanto, indicare nel quadro RW, in luogo del valore della partecipazione, il valore:
- degli investimenti detenuti all'estero dalla società;
- delle attività estere di natura finanziaria intestate alla società;
- della percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Quadro RW per il titolare effettivo solo con partecipazioni in società estere" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego