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02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
24/07/2019 Locazioni commerciali – la cedolare secca si applica solo alle persone fisiche S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
06/07/2019 Controlli formali soggetti a semplificazioni S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
17/07/2019 In audizione alla IV Commissione Finanze della Camera S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
24/07/2019 Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
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Titolo: Il quadro RW alla prova di Unico 2016   Data : 04/07/2016
Il quadro RW alla prova di Unico 2016
Ai fini del monitoraggio fiscale, devono procedere alla compilazione del modulo RW non solo gli intestatari, ma anche i titolari effettivi degli investimenti esteri (art. 1 co. 2 lett. u) del DLgs. 21.11.2007 n. 231).
Pertanto, il contribuente che detenga attività estere per il tramite di società, con una partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio, deve indicare nel quadro RW del modello UNICO:
- il valore della partecipazione nella società estera;
- la percentuale di tale partecipazione.
Tale obbligo dichiarativo sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero.
Tuttavia, rilevano a tale fine, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, integrino in capo allo stesso il requisito di "titolare effettivo".
L'Autore osserva, altresì, che in caso di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre adottare un approccio c.d. "look through".
Il contribuente dovrà, pertanto, indicare nel quadro RW, in luogo del valore della partecipazione, il valore:
- degli investimenti detenuti all'estero dalla società;
- delle attività estere di natura finanziaria intestate alla società;
- della percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Quadro RW per il titolare effettivo solo con partecipazioni in società estere" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego