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03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
11/06/2012 Differimento termini di versamento delle imposte news S.M.Perego
20/04/2018 Diffuse le istruzioni operative per il 2018 dalla Guardia di Finanza S.M.Perego
18/01/2018 Diritto camerale incerto anche per il 2018 S.M.Perego
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Records 561 to 570 of 2397
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Titolo: Il quadro RW alla prova di Unico 2016   Data : 04/07/2016
Il quadro RW alla prova di Unico 2016
Ai fini del monitoraggio fiscale, devono procedere alla compilazione del modulo RW non solo gli intestatari, ma anche i titolari effettivi degli investimenti esteri (art. 1 co. 2 lett. u) del DLgs. 21.11.2007 n. 231).
Pertanto, il contribuente che detenga attività estere per il tramite di società, con una partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio, deve indicare nel quadro RW del modello UNICO:
- il valore della partecipazione nella società estera;
- la percentuale di tale partecipazione.
Tale obbligo dichiarativo sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero.
Tuttavia, rilevano a tale fine, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, integrino in capo allo stesso il requisito di "titolare effettivo".
L'Autore osserva, altresì, che in caso di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre adottare un approccio c.d. "look through".
Il contribuente dovrà, pertanto, indicare nel quadro RW, in luogo del valore della partecipazione, il valore:
- degli investimenti detenuti all'estero dalla società;
- delle attività estere di natura finanziaria intestate alla società;
- della percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Quadro RW per il titolare effettivo solo con partecipazioni in società estere" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego