Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
23/03/2017 Scade il 31.3.2017 l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
23/03/2017 Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017 S.M.Perego
24/03/2017 Al via il DL sulla proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
24/03/2017 In arrivo la circolare sul regime di cassa per le imprese minori S.M.Perego
24/03/2017 Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL S.M.Perego
24/03/2017 INPS – Sempre presentabile la domanda di pensione in regime “Opzione donna” S.M.Perego
27/03/2017 Partono gli accertamenti da “Spesometro” S.M.Perego
27/03/2017 Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico S.M.Perego
27/03/2017 Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite S.M.Perego
27/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego

Records 1021 to 1030 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Iscrizione all’AIRE sono in assenza di legami personali   Data : 04/07/2016
Iscrizione all’AIRE sono in assenza di legami personali
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 12311/2016, va cassata la sentenza di merito che ha escluso la residenza fiscale in Italia sulla sola base dell'iscrizione all'AIRE del contribuente (un pilota automobilistico), senza attribuire alcun rilievo agli elementi indicati dall'Agenzia delle Entrate ai fini di dimostrare la conservazione dei legami personali del contribuente con l'Italia. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, tali elementi, di "potenziale valore decisivo" erano costituiti da:
- l'apertura, da parte del contribuente, di numerosi conti correnti in Italia;
- le numerose tracce di frequenti soggiorni in Italia;
- il fatto che i numerosi contratti di sponsorizzazione stipulati dal contribuente prevedessero come foro competente, in caso di controversie, quello italiano;
- l'avvenuta stipula da parte del contribuente di polizze assicurative in Italia;
- il recapito della corrispondenza ad un indirizzo italiano.
Fonte: Cass. 15.6.2016 n. 12311 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Conti correnti, polizze e soggiorni in Italia rilevanti per la residenza fiscale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego