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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
27/09/2016 In arrivo un incremento sulle sanzioni da corruzione, anche tra privati S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

Records 1621 to 1630 of 2397
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Titolo: Iscrizione all’AIRE sono in assenza di legami personali   Data : 04/07/2016
Iscrizione all’AIRE sono in assenza di legami personali
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 12311/2016, va cassata la sentenza di merito che ha escluso la residenza fiscale in Italia sulla sola base dell'iscrizione all'AIRE del contribuente (un pilota automobilistico), senza attribuire alcun rilievo agli elementi indicati dall'Agenzia delle Entrate ai fini di dimostrare la conservazione dei legami personali del contribuente con l'Italia. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, tali elementi, di "potenziale valore decisivo" erano costituiti da:
- l'apertura, da parte del contribuente, di numerosi conti correnti in Italia;
- le numerose tracce di frequenti soggiorni in Italia;
- il fatto che i numerosi contratti di sponsorizzazione stipulati dal contribuente prevedessero come foro competente, in caso di controversie, quello italiano;
- l'avvenuta stipula da parte del contribuente di polizze assicurative in Italia;
- il recapito della corrispondenza ad un indirizzo italiano.
Fonte: Cass. 15.6.2016 n. 12311 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Conti correnti, polizze e soggiorni in Italia rilevanti per la residenza fiscale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego