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Data Titolo Sezione Autore
11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego

Records 1911 to 1920 of 2397
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Titolo: Iscrizione all’AIRE sono in assenza di legami personali   Data : 04/07/2016
Iscrizione all’AIRE sono in assenza di legami personali
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 12311/2016, va cassata la sentenza di merito che ha escluso la residenza fiscale in Italia sulla sola base dell'iscrizione all'AIRE del contribuente (un pilota automobilistico), senza attribuire alcun rilievo agli elementi indicati dall'Agenzia delle Entrate ai fini di dimostrare la conservazione dei legami personali del contribuente con l'Italia. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, tali elementi, di "potenziale valore decisivo" erano costituiti da:
- l'apertura, da parte del contribuente, di numerosi conti correnti in Italia;
- le numerose tracce di frequenti soggiorni in Italia;
- il fatto che i numerosi contratti di sponsorizzazione stipulati dal contribuente prevedessero come foro competente, in caso di controversie, quello italiano;
- l'avvenuta stipula da parte del contribuente di polizze assicurative in Italia;
- il recapito della corrispondenza ad un indirizzo italiano.
Fonte: Cass. 15.6.2016 n. 12311 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Conti correnti, polizze e soggiorni in Italia rilevanti per la residenza fiscale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego